PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e obiettivi).

      1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia dello scontro che oppose fra il settembre 1944 e l'aprile 1945 le truppe nazifasciste alle forze partigiane e agli alleati lungo la cosiddetta «linea gotica» che, attraverso le Alpi apuane e l'Appennino tosco-emiliano, univa le coste tirreniche all'Adriatico da Massa Carrara a Rimini e che costituì il confine fra l'Italia liberata e il territorio della Repubblica di Salò occupato dall'esercito tedesco.
      2. La Repubblica promuove, in particolare nella ricorrenza delle stragi e dei principali eventi storici verificatisi nel territorio attraversato dalla linea gotica, la riflessione e la ricerca storica sulla seconda guerra mondiale, sulla Resistenza, sulle vittime civili della violenza nazifascista e sulla nuova cultura di pace nata da quegli eventi, adoperandosi per coordinare e per sostenere tutte le iniziative di adeguato spessore scientifico e culturale finalizzate a favorire la conservazione e la trasmissione della memoria del periodo di cui al comma 1.
      3. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia Romagna e Marche, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative alle parti del secondo conflitto mondiale e in particolare di:

          a) fortificazioni permanenti ed altri edifici e manufatti militari;

          b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

          c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

 

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          d) reperti mobili e cimeli;

          e) archivi documentali e fotografici, pubblici e privati;

          f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche e della Resistenza.

      4. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma, degli istituti storici della Resistenza, delle università e di associazioni culturali e di organizzazioni di volontariato senza scopi di lucro.
      5. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e tutelano la costituzione di istituzioni museali nel territorio attraversato dalla linea gotica, finalizzate sia a testimoniare le stragi e i principali eventi storici ivi verificatisi, sia a valorizzare la riflessione e la ricerca storica sulla seconda guerra mondiale, sulla Resistenza, sulle vittime civili della violenza nazifascista e sulla nuova cultura di pace nata da quegli eventi.
      6. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la valorizzazione e la segnalazione con apposita cartellonistica della linea del fronte nelle sue diverse articolazioni e dislocazioni, ricostruendone la storia dall'atto della sua costituzione fino al suo sfondamento da parte delle Forze alleate e delle formazioni partigiane.
      7. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la valorizzazione e la segnalazione con apposita cartellonistica dei luoghi e dei percorsi della lotta partigiana e della Resistenza della popolazione all'occupazione, tenuto conto che i medesimi luoghi e percorsi protetti dai partigiani consentirono gli spostamenti delle formazioni della Resistenza e l'attraversamento del fronte ai perseguitati politici e ai civili in fuga per la sopravvivenza.
      8. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, consapevoli dei

 

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valori naturalistici, paesaggistici e ambientali dei territori attraversati dalla linea gotica, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono altresì la tutela e la valorizzazione del patrimonio boschivo, della fauna e della flora presenti nell'area e favoriscono le attività di ricezione e di ospitalità compatibili con le peculiarità naturali e culturali del territorio.
      9. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia di cui al comma 3 sono vietati.
      10. Alle vestigia di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, si applica l'articolo 50 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice».

Art. 2.
(Strumenti di organizzazione, di gestione e di fruizione).

      1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

          a) i comuni, le province, gli enti parco, gli altri enti pubblici e i loro consorzi;

          b) le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche;

          c) lo Stato.

      2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi previsti all'articolo 1 è obbligatoria in caso di luoghi o vestigia assoggettati alla tutela di cui alla parte seconda del codice. Restano tuttavia ferme le facoltà di cui all'articolo 28, comma 2, del medesimo codice, e le competenze in materia di tutela paesistica stabilite dalla legislazione vigente.
      3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nel definire la gestione e la fruizione dei percorsi di cui all'articolo

 

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1, commi 6 e 7, qualora intendano provvedere ad interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione dei luoghi e delle vestigia di cui al medesimo articolo 1, devono darne comunicazione, corredata dal relativo progetto esecutivo e dall'atto di assenso del titolare del bene interessato, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla soprintendenza regionale competente per territorio.
      4. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nel definire la costituzione e la gestione delle istituzioni museali di cui all'articolo 1, comma 5, possono altresì prevedere i seguenti strumenti:

          a) l'istituzione di un comitato di gestione unificato;

          b) l'adesione volontaria ad un progetto museale in rete, capace di valorizzare la visione di insieme di ciò che fu la linea gotica;

          c) la predisposizione di guide e di materiali illustrativi, divulgativi e promozionali unificati.

      5. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nel definire la gestione e la fruizione dei percorsi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, possono, altresì, prevedere i seguenti strumenti:

          a) l'istituzione di un comitato di gestione unificato;

          b) la realizzazione di un sistema di segnaletica concordato con gli enti territorialmente competenti;

          c) la predisposizione di guide e di materiali illustrativi, divulgativi e promozionali unificati.

Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Chiunque esegue interventi di modifica, di restauro o di manutenzione delle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a

 

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dare la relativa comunicazione prevista all'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
      2. Qualora dagli interventi di cui al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle vestigia ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 500 euro a 25.000 euro.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.