1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia dello scontro che oppose fra il settembre 1944 e l'aprile 1945 le truppe nazifasciste alle forze partigiane e agli alleati lungo la cosiddetta «linea gotica» che, attraverso le Alpi apuane e l'Appennino tosco-emiliano, univa le coste tirreniche all'Adriatico da Massa Carrara a Rimini e che costituì il confine fra l'Italia liberata e il territorio della Repubblica di Salò occupato dall'esercito tedesco.
2. La Repubblica promuove, in particolare nella ricorrenza delle stragi e dei principali eventi storici verificatisi nel territorio attraversato dalla linea gotica, la riflessione e la ricerca storica sulla seconda guerra mondiale, sulla Resistenza, sulle vittime civili della violenza nazifascista e sulla nuova cultura di pace nata da quegli eventi, adoperandosi per coordinare e per sostenere tutte le iniziative di adeguato spessore scientifico e culturale finalizzate a favorire la conservazione e la trasmissione della memoria del periodo di cui al comma 1.
3. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia Romagna e Marche, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative alle parti del secondo conflitto mondiale e in particolare di:
a) fortificazioni permanenti ed altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici, pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche e della Resistenza.
4. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma, degli istituti storici della Resistenza, delle università e di associazioni culturali e di organizzazioni di volontariato senza scopi di lucro.
5. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e tutelano la costituzione di istituzioni museali nel territorio attraversato dalla linea gotica, finalizzate sia a testimoniare le stragi e i principali eventi storici ivi verificatisi, sia a valorizzare la riflessione e la ricerca storica sulla seconda guerra mondiale, sulla Resistenza, sulle vittime civili della violenza nazifascista e sulla nuova cultura di pace nata da quegli eventi.
6. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la valorizzazione e la segnalazione con apposita cartellonistica della linea del fronte nelle sue diverse articolazioni e dislocazioni, ricostruendone la storia dall'atto della sua costituzione fino al suo sfondamento da parte delle Forze alleate e delle formazioni partigiane.
7. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la valorizzazione e la segnalazione con apposita cartellonistica dei luoghi e dei percorsi della lotta partigiana e della Resistenza della popolazione all'occupazione, tenuto conto che i medesimi luoghi e percorsi protetti dai partigiani consentirono gli spostamenti delle formazioni della Resistenza e l'attraversamento del fronte ai perseguitati politici e ai civili in fuga per la sopravvivenza.
8. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, consapevoli dei
1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:
a) i comuni, le province, gli enti parco, gli altri enti pubblici e i loro consorzi;
b) le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche;
c) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi previsti all'articolo 1 è obbligatoria in caso di luoghi o vestigia assoggettati alla tutela di cui alla parte seconda del codice. Restano tuttavia ferme le facoltà di cui all'articolo 28, comma 2, del medesimo codice, e le competenze in materia di tutela paesistica stabilite dalla legislazione vigente.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nel definire la gestione e la fruizione dei percorsi di cui all'articolo
a) l'istituzione di un comitato di gestione unificato;
b) l'adesione volontaria ad un progetto museale in rete, capace di valorizzare la visione di insieme di ciò che fu la linea gotica;
c) la predisposizione di guide e di materiali illustrativi, divulgativi e promozionali unificati.
5. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nel definire la gestione e la fruizione dei percorsi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, possono, altresì, prevedere i seguenti strumenti:
a) l'istituzione di un comitato di gestione unificato;
b) la realizzazione di un sistema di segnaletica concordato con gli enti territorialmente competenti;
c) la predisposizione di guide e di materiali illustrativi, divulgativi e promozionali unificati.
1. Chiunque esegue interventi di modifica, di restauro o di manutenzione delle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.